(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista   la   legge   17 febbraio   1982  n.  41,  «Piano  per  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della pesca marittima», integrata
dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
    Vista la delibera 25 maggio 2000 del C.I.P.E. di approvazione del
VI  Piano  triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002 adottato
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  con decreto
25 maggio 2000;
    Richiamata  la  citata  delibera  del  C.I.P.E. che definisce gli
interventi  nazionali  in  favore  del  settore  ittico  e le risorse
finanziarie  da  destinare alle Regioni per l'attuazione delle misure
di competenza previste dal suddetto Piano;
    Visto   il  Regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio  del
17 settembre  1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali   nel   settore   della  pesca,  nonche'  visti  i  nuovi
orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca
e  dell'acquacoltura  della Commissione europea del 14 settembre 2004
(2004/C229/03);
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  448/2004  della Commissione del
10 marzo   2004,   recante   disposizioni  in  materia  di  norme  di
ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
fondi strutturali;
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1595/2004 dell'8 settembre 2004
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti  di  Stato  a  favore  delle piccole e medie imprese attive nel
settore  della  produzione,  trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della pesca;
    Considerato  che,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo 3 del
Regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con
il  mercato  comune  e sono esentati dall'obbligo di notifica purche'
qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte
le  condizioni  di  cui  al  Regolamento (CE) 1595/2004, ed inoltre a
condizione  che  il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito
al  Regolamento  1595/2004,  citandone  il  titolo  e  gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ed infine
a condizione che sia stata inviata alla Commissione una sintesi delle
informazioni relative al regime;
    Considerato   che,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  16  del
Regolamento  (CE)  n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima
dell'entrata  in  vigore  del  regime  di aiuti esentati, deve essere
trasmessa   alla  Commissione,  ai  fini  della  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea,   una   sintesi   delle
informazioni  relative  a  tale  regime  secondo  il  modello  di cui
all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1595/2004;
    Visto  l'art.  6,  comma  20  della  legge  regionale  n.  14 del
20 agosto  2003 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere
alle  associazioni  cooperative  del  settore della pesca operanti in
Regione  e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100
per cento della spesa ammissibile affinche' provvedano all'attuazione
di  programmi  di  attivita', ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera
b), della legge n. 41/1982, e successive modifiche, concordati con la
medesima,  aventi  come  oggetto  l'incremento  della  produzione, la
valorizzazione   dei   prodotti  ittici,  la  difesa  e  lo  sviluppo
dell'occupazione,  la gestione della fascia costiera da realizzare in
ambiti       territoriali      omogenei,      comprendente      anche
l'autoregolamentazione   delle  attivita'  e  una  positiva  ricaduta
economica e ambientale;
    Considerato  che  gli  interventi erogabili ai sensi dell'art. 6,
comma  20  della  legge regionale n. 14/2003, sono riconducibili agli
aiuti di Stato previsti dal Regolamento (CE) n. 1595/2004;
    Preso   atto   che  con  nota  dell'Assessore  per  le  relazioni
internazionali  e  per  le  autonomie locali prot. RAF/2.l/l 11986 di
data  10 novembre  2004 e' stata trasmessa, tramite la Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea, alla Commissione europea
una  sintesi delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione
recante  criteri  e  modalita'  di  erogazione  dei contributi di cui
all'art.  6,  comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003
ai  fini  della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea;
    Considerato   pertanto   che   dalla   trasmissione,  tramite  la
Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea, alla
commissione  europea  delle  informazioni  relative al Regolamento di
esecuzione  recante  criteri e modalita' di erogazione dei contributi
di cui all'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto
2003  sono trascorsi oltre dieci giorni lavorativi previsti dall'art.
16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2629
dell'8 ottobre 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20
e  21,  della  legge regionale n. 14/2003 recante criteri e modalita'
per  la  concessione  di contributi alle associazioni cooperative del
settore  della  pesca  per  l'attuazione di programmi di attivita' ai
sensi  dell'art.  20,  comma  3,  lettera  b),  della legge 41/1982 e
successive  modifiche»  nel  testo  allegato  al presente decreto del
quale forma parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 25 novembre 2004
                                ILLY