(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge 17 febbraio 1982 n. 41, «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165; Vista la delibera 25 maggio 2000 del C.I.P.E. di approvazione del VI Piano triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002 adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto 25 maggio 2000; Richiamata la citata delibera del C.I.P.E. che definisce gli interventi nazionali in favore del settore ittico e le risorse finanziarie da destinare alle Regioni per l'attuazione delle misure di competenza previste dal suddetto Piano; Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 settembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonche' visti i nuovi orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione europea del 14 settembre 2004 (2004/C229/03); Visto il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni in materia di norme di ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; Visto il Regolamento (CE) n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purche' qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) 1595/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al Regolamento 1595/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla Commissione una sintesi delle informazioni relative al regime; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1595/2004; Visto l'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinche' provvedano all'attuazione di programmi di attivita', ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta economica e ambientale; Considerato che gli interventi erogabili ai sensi dell'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14/2003, sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal Regolamento (CE) n. 1595/2004; Preso atto che con nota dell'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali prot. RAF/2.l/l 11986 di data 10 novembre 2004 e' stata trasmessa, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alla Commissione europea una sintesi delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione recante criteri e modalita' di erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Considerato pertanto che dalla trasmissione, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alla commissione europea delle informazioni relative al Regolamento di esecuzione recante criteri e modalita' di erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 20 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 sono trascorsi oltre dieci giorni lavorativi previsti dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1595/2004; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale n. 14/2003 recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e successive modifiche» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 25 novembre 2004 ILLY